Quando un socio usa l’auto della società

Scritto da Belluno Magazine
dicembre 28th, 2011

Con l’approvazione del decreto legge 138 del 13 agosto 2011 è stato introdotto un nuovo obbligo a carico delle imprese, concernente la comunicazione all’Agenzia delle Entrate dell’elenco dei beni intestati alla società che però di fatto sono utilizzati direttamente dai soci e/o dai loro familiari.

L'auto della società dopo il Dgl 138/2011

Unitamente vanno comunicati anche i finanziamenti ed i versamenti in conto capitale che i soci hanno eseguito a favore della società partecipata. Tale provvedimento ha due finalità ben precise: la prima di tipo antielusivo, la seconda di tipo accertativo. La finalità antielusiva è motivata dal fatto che sovente accade che vengano intestati dei beni alle società anziché direttamente alle persone fisiche che ne sono di fatto fruitori. Conseguentemente la novella normativa dispone che in tali casi i costi relativi ai suddetti beni risultino totalmente indeducibili dal reddito di impresa, qualora il corrispettivo versato dal socio beneficiario risulti inferiore al valore di mercato. Parimenti sul versante della fiscalità propria del socio, la differenza tra valore di mercato e corrispettivo pagato, costituisce reddito diverso tassabile. Diversamente, nessun problema si pone nel caso in cui il socio e/o suo familiare corrisponda alla società un corrispettivo per il godimento del bene sociale pari almeno al valore di mercato; in tal caso nessun reddito si genera in capo al socio mentre sul fronte del reddito di impresa si potranno dedurre i costi del bene ed i corrispettivi imputati per competenza costituiranno un componente positivo di reddito.

Tuttavia, anche in questi casi di pagamento integrale del corrispettivo da parte del soggetto fruitore del bene, andrà predisposta comunque la comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Tale obbligo, a parere di chi scrive, risulta in contrasto con il tenore letterale della norma che limiterebbe l’obbligo di comunicazione ai casi nei quali il corrispettivo risulti insufficiente a coprire il valore di mercato.
Il secondo aspetto rilevante riguarda la finalità accertativa di queste nuove disposizioni che palesemente si ricollega al redditometro, strumento che sarà sempre più utilizzato dal fisco per analizzare le posizioni dei contribuenti. Avere quindi conoscenza del fatto che è il singolo socio ad utilizzare un determinato bene (autovettura, immobile) permetterà al fisco di imputare a quello specifico soggetto un reddito presunto, necessario per il mantenimento del bene, proprio secondo la logica del redditometro. Ancor più se il socio ha anche effettuato versamenti a favore della società a titolo di finanziamento e/o a copertura perdite; tali somme presuntivamente derivano da un reddito posseduto dal socio medesimo. La comunicazione, da inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, conterrà dunque:
- i dati anagrafici della società concedente e del socio (e/o familiari dello stesso) utilizzatore effettivo del bene;
- tipologia di utilizzazione del bene con eventuale descrizione analitica del contratto (ad esempio in caso di locazione di un bene immobile);
- tipologia del bene, corrispettivo pattuito e valore di mercato;
- ammontare dei finanziamenti e delle capitalizzazioni.
Per quanto riguarda questo ultimo punto va detto che lo stesso va indicato solamente nel caso in cui esista a monte un bene dato in godimento; diversamente nei casi di erogazione di finanziamenti in assenza di godimento di beni sociali la comunicazione non andrà predisposta. I beni da monitorare sono stati suddivisi in sei categorie e precisamente: autovetture, altri veicoli, unità da diporto, aeromobili, immobili, “altri”. L’obbligo di comunicazione è stato escluso, con riguardo a quest’ultima categoria residuale, se gli stessi risultano di valore non superiore a 3000 euro. Non andranno quindi segnalati gli utilizzi dei telefoni cellulari e dei computer. La sanzione in caso di omissione o di inoltro di dati incompleti o non veritieri è pari al 30% della differenza tra corrispettivi pattuiti e valore di mercato. A fronte di tale nuovo obbligo le imprese saranno sicuramente chiamate ad effettuare delle riflessioni maggiormente approfondite rispetto a quanto eseguito in passato, in riferimento alla concessione in godimento dei beni sociali direttamente ai soci od a loro familiari.
La comunicazione prevista dalla norma in esame infatti può introdurre scenari non presi in considerazione nel passato, soprattutto sul fronte dell’accertamento del reddito delle persone fisiche che, a parere di chi scrive, rappresenta l’aspetto più delicato che può scaturire da questo obbligo solo apparentemente burocratico.•

Articolo di Dott. Lucia Olivotto

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Argomenti: Donne & impresa , Economia

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