Quando un socio usa l’auto della società
dicembre 28th, 2011
Con l’approvazione del decreto legge 138 del 13 agosto 2011 è stato introdotto un nuovo obbligo a carico delle imprese, concernente la comunicazione all’Agenzia delle Entrate dell’elenco dei beni intestati alla società che però di fatto sono utilizzati direttamente dai soci e/o dai loro familiari.
Unitamente vanno comunicati anche i finanziamenti ed i versamenti in conto capitale che i soci hanno eseguito a favore della società partecipata. Tale provvedimento ha due finalità ben precise: la prima di tipo antielusivo, la seconda di tipo accertativo. La finalità antielusiva è motivata dal fatto che sovente accade che vengano intestati dei beni alle società anziché direttamente alle persone fisiche che ne sono di fatto fruitori. Conseguentemente la novella normativa dispone che in tali casi i costi relativi ai suddetti beni risultino totalmente indeducibili dal reddito di impresa, qualora il corrispettivo versato dal socio beneficiario risulti inferiore al valore di mercato. Parimenti sul versante della fiscalità propria del socio, la differenza tra valore di mercato e corrispettivo pagato, costituisce reddito diverso tassabile. Diversamente, nessun problema si pone nel caso in cui il socio e/o suo familiare corrisponda alla società un corrispettivo per il godimento del bene sociale pari almeno al valore di mercato; in tal caso nessun reddito si genera in capo al socio mentre sul fronte del reddito di impresa si potranno dedurre i costi del bene ed i corrispettivi imputati per competenza costituiranno un componente positivo di reddito.
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